Art. 3.
(Modifica all'articolo 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257).

      1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è aggiunta la seguente:

          «f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:

              1) il divieto di impiego, anche in campo militare, di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non è stata dimostrata;

              2) il completamento delle bonifiche o la dismissione delle navi ove permanga

 

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ancora un fattore di rischio di esposizione, anche accidentale, all'amianto;

              3) le linee guida di sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti e dei soggetti che sono stati esposti all'amianto nell'ambito della Marina militare e della marina mercantile;

              4) un modello di registro dei soggetti esposti e dei soggetti che sono stati esposti all'amianto;

              5) la ricerca biomedica per la valutazione delle condizioni necessarie per l'effettuazione di diagnosi precoci per malattie amianto-correlate al personale che è stato esposto all'amianto;

              6) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti colpiti da malattie amianto-correlate».