1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è aggiunta la seguente:
«f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:
1) il divieto di impiego, anche in campo militare, di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non è stata dimostrata;
2) il completamento delle bonifiche o la dismissione delle navi ove permanga
3) le linee guida di sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti e dei soggetti che sono stati esposti all'amianto nell'ambito della Marina militare e della marina mercantile;
4) un modello di registro dei soggetti esposti e dei soggetti che sono stati esposti all'amianto;
5) la ricerca biomedica per la valutazione delle condizioni necessarie per l'effettuazione di diagnosi precoci per malattie amianto-correlate al personale che è stato esposto all'amianto;
6) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti colpiti da malattie amianto-correlate».